IL TESTAMENTO INESISTENTE DEL “MAGO DI ARCELLA”
Il caso Battista approda in Cassazione tra immobili contesi, usi civici e documenti privi di valore
di Lorena Fantauzzi
Roma – Un testamento segreto che non è mai stato un vero testamento, immobili appartenuti a un padre diseredato con l’inganno, contratti di compravendita dichiarati nulli e conciliazioni travolte da sentenze costituzionali: sono questi gli ingredienti della drammatica vicenda giudiziaria che ruota intorno alla figura del compianto Antonio Battista, noto al pubblico come il “Mago di Arcella”.
Al centro del processo attualmente pendente dinanzi alla Corte d’Appello di Roma (r.g. 1006/2022, udienza del 12 marzo 2025), la figlia di primo letto Gloria Battista, unica erede legittima del de cuius, contesta duramente le operazioni compiute dai fratellastri, figli della seconda moglie del Mago.
Il “testamento” che non testava nulla
In data 3 ottobre 2017 è stata pubblicata una scheda testamentaria segreta, redatta da Antonio Battista e depositata presso un notaio. Tuttavia, tale documento – definito dallo stesso autore “atto di dichiarazione” redatto “a futura memoria e per amore della verità” – si limita ad enunciare considerazioni morali e personali circa l’equità delle proprie scelte in vita, senza contenere alcuna disposizione patrimoniale post mortem.
Secondo la giurisprudenza consolidata (Cass. 8668/1990; Cass. 150/2014), il testamento per essere tale deve contenere una manifestazione attuale, definitiva e incondizionata di volontà dispositiva, elementi del tutto assenti nel caso di specie. Il documento, dunque, non può in alcun modo valere come atto di ultima volontà.
Fabbricati contesi, usi civici ignorati e un patrimonio svuotato
Antonio Battista, prima della sua morte avvenuta nel 2012, aveva ceduto per motivi fiscali tutti i suoi beni alla moglie Ancilla Tadiello, in sede di separazione e divorzio. Tuttavia, quest’ultima premorì e i figli di secondo letto – divenuti eredi – inserirono nella successione materna anche beni provenienti dal padre ancora vivo, vendendoli e locandoli successivamente a terzi.
I manufatti costruiti dal “Mago di Arcella”, che costituivano il cuore del patrimonio familiare, erano stati realizzati da lui stesso nel 1973 e non facevano parte del patrimonio disponibile del Comune di Frascati, che deteneva solo il dominio diretto sul suolo, trattandosi di terreni gravati da uso civico.
Tuttavia, nel 2004, una conciliazione con il Comune e una scrittura privata autenticata permisero agli appellati, ossia i fratellastri di Gloria, di acquistare il terreno, nel presupposto – rivelatosi infondato – che il suolo potesse essere sclassificato come bene allodiale.
La Corte costituzionale interviene e spazza via la conciliazione
Nel 2018 la Corte costituzionale (sent. n. 113/2018) ha dichiarato illegittimo l’art. 8 della legge regionale Lazio n. 1/1986, norma in base alla quale era avvenuta la conciliazione. Di conseguenza, la vendita del suolo da parte del Comune di Frascati è affetta da nullità sopravvenuta, per impossibilità giuridica dell’oggetto, trattandosi di bene civico non alienabile senza il rispetto delle procedure e dei presupposti previsti dalla legge statale.
La battaglia di Gloria Battista in Cassazione
La sig.ra Gloria Battista, erede universale del padre, ha impugnato la vendita e la conciliazione innanzi al Commissario per gli Usi Civici e poi alla Corte di Cassazione, dove il giudizio è tuttora pendente (ricorso n. 1990/2020), con udienza fissata al 1° luglio 2025. Il tema dirimente sarà se la conciliazione omologata possa produrre effetti vincolanti verso soggetti che ne furono esclusi, come lo stesso Antonio Battista, mai evocato in quel giudizio nonostante risultasse essere occupante e proprietario dei manufatti.
Una Margherita amara
Anche la società Margherita S.r.l., subentrata nella gestione di alcuni immobili, viene chiamata in causa per occupazione senza titolo. La società, secondo l’appellante, gestisce beni sottratti illegittimamente al padre e poi alla figlia, senza essere legittimata né dalla proprietà né da un valido contratto traslativo. La richiesta risarcitoria potrebbe superare i due milioni e mezzo di euro.
La posta in gioco
Dietro questa intricata vicenda giuridica si celano principi fondamentali del diritto civile, tra cui l’efficacia delle disposizioni di ultima volontà, la protezione del patrimonio ereditario e il rispetto delle norme in materia di usi civici, che proteggono beni collettivi contro indebite appropriazioni.
Il caso Battista si preannuncia come una sentenza esemplare sul valore della legalità successoria e sulla tutela dei beni comuni, ma anche come una riflessione sul ruolo della memoria e della giustizia all’interno delle famiglie.
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